Energia dal Sole: Fotovoltaico ed incentivi – Conto Energia e Scambio sul Posto

Nello scorso post ci siamo lasciati all’introduzione del secondo conto energia, riprendiamo ora tale incentivazione e completiamo la trattazione parlando anche di scambio sul posto e delle più recenti modifiche in termini di incentivazioni.

IL SECONDO CONTO ENERGIA

Come già detto nel precedente post, il secondo conto energia supera diversi limiti del primo conto energia, rendendo molto più semplice l’accesso all’incentivo ed eliminando il rischio di “impianti fantasma” che si erano evidenziati in precedenza. Le tariffe vigenti si suddividono in base al tipo di impianto in termini di livello di integrazione con la struttura ospitante (completamente integrato – C.I., parzialmente integrato – P-I., non integrato – N.I.) e di potenza dello stesso:

  • 1≤P≤3 :  0,40 (N.I.) 0,44 (P.I.) 0,49 (C.I.)
  • 3<P≤20 : 0,38 (N.I.) 0,42 (P.I.) 0,46 (C.I.)
  • P > 20 : 0,36 (N.I.) 0,40 (P.I.) 0,44 (C.I.)

A partire dal 1° Gennaio 2009 le tariffe sono state ridotte in misura del 2%, ed una ulteriore riduzione del 2% entrerà in vigore a partire dal 1° Gennaio 2010.

La riduzione della tariffa avviene solo per i nuovi impianti, ovvero un impianto entrato in funzione con la tariffa vigente ad esempio nell’anno 1°Gennaio 2008 – 31 Dicembre 2008 non vede ridursi la tariffa l’anno successivo, inoltre non sono previste variazioni in funzione dell’inflazione.

Inoltre la tariffa incentivante viene ora riconosciuta alla totalità dell’energia prodotta, e non più alla sola quota auto consumata.

Un ulteriore beneficio del secondo Conto Energia consiste nella possibilità di realizzare un impianto in diverse parti, ciascuna delle quali può essere realizzata con un diverso livello di integrazione architettonica ed entrare in esercizio in momenti temporali differenti.

Questo consente la realizzazione di impianti complessi o di distribuire l’investimento nel tempo, senza inficiare l’accesso agli incentivi da parte del titolare dell’impianto.

LO SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto risulta attualmente disciplinato dalla “Deliberazione ARG/elt74/08 – Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)“, ed in sostanza definisce le regole che consentono di immettere nella rete nazionale l’ammontare di energia elettrica prodotta ma non auto consumata, per poi attingere ad essa in un secondo tempo quando l’autoproduzione non soddisfa i consumi.

La pratica di scambio sul posto vigente sino al 31 Dicembre 2008 prevedeva l’erogazione di un “credito energia” equivalente alla quantità di energia prodotta ed immessa in rete, utilizzabile entro 3 anni dalla sua maturazione, andando a rappresentare una sorta di “serbatoio di energia” dal quale attingere per i proprio consumi quando necessario, e sul quale riversare l’eccesso di produzione nei momenti in cui questo risulta presente.

Tale soluzione, inizialmente applicabile per impianti con potenza massima di picco pari a 20kW, è stata successivamente estesa a 200 kW con la Finanziaria 2008.

La logica alla base dello scambio sul posto è quella di favorire il dimensionamento degli impianti sulle effettive necessità delle utenze, ed all’impiego della rete quale “serbatoio temporaneo” di energia per regolare le irregolarità tra produzione e consumi.

Una recente modifica alla metodologia di scambio sul posto è stata introdotta con la delibera sopra menzionata ed ha validità a partire dal 1° Gennaio 2009, che introduce modifiche sostanziali sullo scambio sul posto introducendo il “contributo in conto scambio“.

La vecchia soluzione prevedeva una valutazione quantitativa dell’energia scambiata, non tenendo in considerazione che l’energia presenta un “valore” (e quindi un costo) differente durante l’arco della giornata, pertanto la nuova soluzione supera questo limite valutando in termini economici tutta l’energia prodotta, mettendola in rete completamente e trasformando quindi il soggetto in produttore a tutti gli effetti.

In funzione della differenza tra l’energia acquistata dalla rete e  l’energia immessa nella rete, può venire a generarsi un credito economico da parte del soggetto titolare dell’impianto FV nei confronti del GSE, che provvederà a metterlo a credito senza limiti temporali all’utente.

Sostanzialmente l’utente acquista l’energia che utilizza secondo il suo contratto di fornitura, contemporaneamente (se l’impianto FV è in condizioni produttive) vende l’energia che viene prodotta generando un credito legato al valore dell’energia venduta,  tale acquisto e vendita vengono valutate, ed in base al risultato si viene a creare l’eventuale credito economico del titolare dell’impianto FV.

CONSIDERAZIONI FINALI

Quanto esposto in brevità ed in maniera semplicistica (e spero senza errori che purtroppo possono sempre capitare, soprattutto quando ci si deve districare tra normative varie) è ovviamente riportato in maniera dettagliata nel sito del GSE, al quale rimando tutti gli interessati per gli ulteriori chiarimenti.

E’ comunque possibile fare una considerazione generale: un privato cittadino che decida di installare un impianto FV, ha maggiore convenienza alla realizzazione di un impianto che “mediamente” soddisfi i suoi consumi, in modo da avvalersi dello scambio sul posto e della tariffa incentivante, e sotto questi limiti il FV rappresenta una buona soluzione che consente un ritorno dall’investimento in un arco temporale medio (solitamente inferiori ai 10 anni) a fronte di una vita utile dell’impianto stimata in oltre 20 anni (anche se dopo 20 anni viene meno la tariffa incentivante).

I pannelli inoltre, salvo eventi catastrofici eccezionali (comunque copribili da una adeguata assicurazione), presentano una vita utile minima di 20 anni, mentre gli inverter presentano garanzie ben più limitate (solitamente 3-5 anni), e dopo 10 anni è bene prevedere (questo è compito di ogni buon progettista) una voce di spesa a riguardo della loro completa sostituzione (che potrebbe anche non avvenire se perfettamente funzionanti).

Chi desidera invece utilizzare il FV come business si trova a dovere valutare di volta in volta la reale convenienza della soluzione, in quanto per grossi impianti gli aspetti legislativi richiedono certi adempimenti (anche in misura fiscale) che richiedono valutazioni personalizzate.

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